PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 143-bis. 1. - (Cognome del figlio di genitori coniugati). - Al momento della registrazione del figlio allo stato civile, l'ufficiale dello stato civile, sulla base di quanto dichiarato dai genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
      Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
      Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

Art. 3.

      1. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.

Art. 4.

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio). - Il figlio naturale assume il cognome del genitore

 

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che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi del primo comma dell'articolo 143-bis. 1.
      Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale».

Art. 5.

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome che gli stessi stabiliscono ai sensi del primo comma dell'articolo 143-bis.1».

Art. 6.

      1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 7.

      1. All'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Chiunque intenda aggiungere al proprio cognome quello dell'altro genitore deve farne dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita, che provvede ad annotare il nuovo cognome a margine dell'atto di nascita».